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| Spray antiaggressione e tanta, tanta, confusione |
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| Scritto da Redazione S.S.d.S. | |
| venerdì 07 dicembre 2007 | |
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7 dicembre 2007 - Da ieri, dopo la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha condannato un cittadino che era stato fermato con una bomboletta di “Spray Antiaggressione” acquistato su Internet si è nuovamente scatenata una grande confusione. La sentenza della Cassazione è perfettamente rispondente a quelle che sono le disposizioni delle vigenti leggi italiane che quando si parla di prodotti a base di gas chimici (per esempio lo spray oggetto della sentenza è un gas “CS”, costituito da cloroacetofenorile o clorobenziliden-manolitrile), danno per scontato che essi debbano essere ricompresi nella categoria delle armi da guerra, di cui all'articolo 1 della legge 110/75 (aggressivi chimici), i prodotti in questione, infatti sono attualmente inseriti tra i materiali d'armamento, di cui all’art.2 della legge 185/90. I gas di tipo chimico sono quelli che vengono normalmente impiegati dalle forze di polizia di tutto il mondo per controllare manifestazioni di violenza collettiva (o per reprimere e disperdere manifestazioni di protesta non autorizzate) e fra queste quelle normalmente più usate sono, Orto-cloro-benzal malonitrile (gas CS), Dibenzen(b,f)-1,4-ossiazepina (gas CR), Cloroacetofenone (gas CN) e piu raramente Nonivamid (vanillilammide dell’acido pelargonico - PAVA). Il gas CS è da diversi anni di gran lunga il più usato per azioni di polizia in Italia, nonostante possa provocare diversi problemi e sia stato segnalato sin dal 2000 da esponenti della comunità scientifica come possibile causa di gravi danni alla salute, tanto che ha portato molte legislazioni (per ultima quella Britannica) a dichiarare fuorilegge il loro utilizzo. In Italia l'art 585 c.p. assimila alle armi proprie (non comuni da sparo) i gas asfissianti o accecanti; l'art. 704 c.p. (e l'art. 30 TULPS) dice che sono armi i gas asfissianti o accecanti. Come sopra citato, l'art. 1 L. 110/1975 precisa che gli aggressivi chimici sono da considerarsi armi da guerra. Il che significa che il porto e la detenzione di bombolette di gas CS o assimilate costituisce reato in Italia; non è invece così per le bombolette contenenti Oleoresin Capsicum (olio di peperoncino). Oleoresin Capsicum è il nome scientifico della sostanza che crea il principio attivo del peperoncino. Viene ottenuta mediante una semplice distillazione del peperoncino con sostanze di tipo alcolico e viene utilizzata diluita per diminuirne la concentrazione. E’ un prodotto biologico naturale che agisce come un potente infiammatore e irritante delle mucose, causando una trasmissione nervosa degli stimoli dolorosi che crea confusione e panico nel soggetto contaminato, togliendogli l’aggressività e la volontà di combattere, oltre all’impossibilità di utilizzare la vista per circa dieci/quindici minuti. Per la decontaminazione bastano gli agenti naturali, acqua e aria correnti per accelerare il ritorno alla normalità che avviene comunque in quanto la sostanza si degrada autonomamente senza lasciare nessuna conseguenza. La confusione è ingenerata da una interpretazione della Circolare del Ministero dello Interno nr. 559/C-50.055-A77 del 09/01/1998, in cui si dice che gli unici prodotti eroganti Oleoresin Capsicum di libera vendita in Italia sono una penna e uno stick che vengono puntualmente descritti con marca e contenuti. Mi auguro che al più presto venga chiarita questa situazione che tra l’altro a causa della mancata dotazione dello spray per evitare un contenzioso con il Ministero, ha gravemente danneggiato la categoria della Polizia Locale, causando migliaia di infortuni dovuti a colluttazioni con energumeni o malati di mente, con costi enormi per gli interessati e per la collettività. Speriamo che finalmente la ragione e il diritto prevalgano sulla presunzione delle interpretazioni. Gianfranco Peletti |
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| Ultimo aggiornamento ( sabato 05 gennaio 2008 ) |
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