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Strumenti di autotutela
"Fatti non foste a viver come bruti,
  ma per seguir virtute e canoscenza" 
( Dante, Inferno XXVI )

Nell'anno 2003, la Regione Lombardia pubblicò sul B.U.R.L. la legge numero 4 avente come titolo "RIORDINO E RIFORMA DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA", dove all' art. 18 si parla per la prima volta in Italia degli "Strumenti di Autotutela"  per la Polizia Locale, nel seguente modo:

 

Articolo 18
(Strumenti di autotutela)

1. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati. 
3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonchè le modalità di impiego, sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale.
4. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale.

Puntualmente, l'anno successivo venne pubblicato il regolamento previsto dal summenzionato articolo, con titolo: "CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER LA POLIZIA LOCALE".  Lo stesso all'art.2 cita testualmente " Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela  lo spray irritante ed il bastone estensibile", chiarendo in modo inequivocabile la tipologia di questi strumenti.
Successivamente all'art. 3 ne vengono descritte le finalità e le caratteristiche (rimandando ad uno specifico allegato), ribadendo lo scopo difensivo finalizzato ad evitare il ricorso alle armi da fuoco, sempre nell'ottica della legittima difesa degli operatori.
Negli articoli successivi vengono trattate le modalità di assegnazione  e  di gestione degli strumenti, fino a descrivere le caratteristiche dei corsi di addestramento, il programma, i criteri e le modalità dell'esame finale che attesta l'idoneità degli operatori per l'assegnazione degli strumenti.

Dopo tre anni dall'approvazione del regolamento, la regione Lombardia e le  numerose altre che hanno legiferato in materia condividendo le stesse linee guida, gli "Strumenti di Autotutela" sono ancora nel limbo in quanto il Ministero degli Interni, interpellato da alcuni comuni sulla questione, dopo avere sentito il parere della Commissione Consultiva Permanente sulle Armi che ritiene questi strumenti armi comuni e in attesa di definire la situazione, ha emanato una circolare alle Prefetture. In quest'ultima chiede di invitare i Comuni a procrastinare la dotazione del personale della Polizia Locale di questi strumenti in quanto, come armi comuni, le stesse non rientrerebbero nella potestà legislativa delle regioni. Non vogliamo entrare nel contenzioso in quanto non ci compete, ma solamente esprimere un parere tecnico sull'argomento, in quanto al momento siamo quelli che hanno la maggiore esperienza pratica in questa materia delicata. 

Crediamo che le leggi regionali che prevedono l'adozione di questi strumenti siano, oltre che legittime, ovviamente, anche moderne e al passo con i tempi per quanto indagano le problematiche e i rischi che, quotidianamente gli operatori di Polizia Locale, non meno degli altri operatori di polizia,  si trovano ad affrontare nelle quotidiane attività d'istituto e di controllo del territorio.

Crediamo che nessuno, nemmeno i più estranei all'attività di polizia  possano ritenere come più sicura e professionale una colluttazione, per contenere un individuo riottoso e violento, rispetto all'uso degli strumenti di autotutela che consentono di affrontare una situazione palesemente a rischio con un minimo di cautele antinfortunistiche, prospettandosi  così di risolvere la situazione in modo non violento (uno strumento di autotutela si rivela solitamente a maggior effetto deterrente che non una pistola appesa al cinturone) e con il minimo danno fisico per  tutte le parti partecipanti.

Crediamo nell'importanza della formazione per una corretta gestione delle situazioni a rischio e conseguentemente per un corretto utilizzo di questi strumenti, così da salvaguardare la professionalità , rafforzare l'autorevolezza degli operatori e consentire loro di potere operare in sicurezza, non dimenticando che stiamo parlando comunque di operatori di polizia che nella quasi la totalità dei casi hanno al fianco una arma da fuoco.

Ci pare perlomeno singolare che  una Pubblica Amministrazione non abbia alcun problema nel dotare il personale di armi da fuoco che hanno potenzialità enormemente superiori e che invece ci siano moltissime resistenze ad assegnare lo spray al capsicum e il bastone estensibile che, nel caso del primo, usato con cognizione non provoca danni in quanto prodotto biologico naturale e nel caso del secondo, anche se usato impropriamente colpendo la testa, non è certo più pericoloso e letale di un calcio sferrato, sempre alla testa, con tutta la forza di una persona che in una colluttazione ha perso il controllo.


Siamo certi che il buonsenso e la concretezza di chi a livello istituzionale si occuperà seriamente di questo problema porterà ad una soluzione, nel frattempo stiamo perfezionando i nostri già positivamente collaudati programmi di formazione,  con l'ulteriore apporto di esperienze universitarie e mediche, in particolare per gli aspetti traumatologico-ortopedici, nonchè con aziende specializzate nella produzione e diffusione degli strumenti di autotutela, per un loro perfezionamento. Ciò al fine di escludere a priori il maggior numero di incidenti dovuti a impreparazione o inconsapevole leggerezza nell'uso di ogni arma o strumento di difesa. Restiamo a disposizione di tutti coloro che a livello istituzionale e/o professionale possano ritenere utile uno scambio di esperienze. 

 
Gianfranco Peletti 
 
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